Il tema della videosorveglianza all’interno del Condominio è da sempre stato un argomento spinoso. Se da un lato, infatti, le telecamere di sorveglianza garantiscono una maggiore sicurezza, dall’altro potrebbero ledere la riservatezza e la privacy dei condòmini.
In assenza di precise previsioni legislative, per anni la materia è stata molto dibattuta in Giurisprudenza. Solo con l’intervento del Garante della Privacy, avvenuto con provvedimento dell’8 aprile 2010, e con la recente riforma del condominio, avvenuta con la legge 220/2012, le cose sembrerebbero essersi assestate.
Oggi, infatti, è pacifico ritenere legittimo l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza all’interno di un Condominio. Vi sono, però, dei limiti da rispettare.
Quando è possibile installare telecamere di sorveglianza nel Condominio?
Innanzitutto, è opportuno specificare che l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno delle aree comuni del Condominio può avvenire solo previa delibera assembleare.
La riforma del Condominio del 2012, infatti, ha introdotto l’articolo 1123 ter del codice civile, il quale prevede espressamente che per installare sistemi di videosorveglianza è necessaria la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 cod. civ., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se non vi è il consenso della maggioranza dei condòmini, quindi, non si potranno installare videocamere di sorveglianza nelle aree comuni del Condominio.
Telecamere di sorveglianza nel Condominio: quali obblighi da rispettare?
Una volta raggiunto il quorum previsto dall’art. 1123 ter cod. civ., per procedere all’installazione delle telecamere nelle aree comuni si dovranno rispettare tutte le precauzioni previste dal Codice della Privacy. In particolare, l’Autorità Garante ha specificato che nell’ambito condominiale valgono tutti gli obblighi generalmente previsti in tema di videosorveglianza, come quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto.
Il Garante ha inoltre specificato che le telecamere di videosorveglianza nel Condominio devono riprendere esclusivamente le aree comuni, evitando i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.), mentre le registrazioni possono essere conservate solo per un periodo limitato di tempo (di regola non superiore alle 24-48 ore).
I dati raccolti, infine, dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati). Sul punto, interessante il provvedimento del 19 febbraio 2009 n. 1601674.
Le telecamere del singolo condomino
Tutto quello sin qui osservato vale esclusivamente per le telecamere installate nelle aree comuni del Condominio. I singoli proprietari, invece, hanno la libertà di installare videocamere private di sicurezza senza il consenso degli altri condòmini, purché il loro raggio d’azione sia circoscritto agli spazi di pertinenza esclusiva.
Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non si applicano le norme previste dal Codice della Privacy. Pertanto, il singolo condomino non è obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, né a nominare un titolare e/o responsabile dei dati, né tantomeno conservare le registrazioni per un periodo limitato di tempo.
Tuttavia, l’Autorità Garante ha indicato, anche in questo caso, delle specifiche regole da rispettare affinché le installazioni "private" vengano effettuate nel rispetto della privacy degli altri condòmini.
In particolare, la telecamera privata dovrà avere un raggio d’azione circoscritto agli spazi di pertinenza esclusiva (Guida pubblicata dal Garante nel 2013).
Così, il singolo condomino sarà comunque tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato (l'angolo di ripresa dovrà essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage).
Sul tema, sono diversi gli interventi giurisprudenziali che hanno stabilito che il singolo condomino può installare autonomamente un impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva purché “l’angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini”.
Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell'applicazione delle sanzioni – sia civili che penali – legate alla lesione della sfera privata degli interessati (artt. 161 e ss. del Codice della Privacy), oltre ovviamente all'eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
E’ importante ricordare, inoltre, che le immagini raccolte dalla telecamera privata non potranno essere diffuse né comunicate a terzi.
Lo spioncino digitale installato sul portone di ingresso è legale?
Infine, occorre fare un approfondimento sull’utilizzo dello spioncino digitale. Si tratta di una piccola telecamera digitale installata fuori al portone di casa che sostituisce il classico occhiello.
Ebbene, in questi casi, l’installazione è lecita purché l’angolo di visuale non oltrepassi la normale angolatura che avrebbe l’occhiello classico. In tali casi, infatti, l’immagine rappresentata sullo schermo dello spioncino digitale sarà esattamente la stessa che si vedrebbe con uno spioncino senza telecamera (Cass. Civ., sent. n. 1766/2008 del 28.11.2007; n. 36032 dell’11.06.2008; n. 44156 del 21.10.2008; n. 8762/2013 del 16.10.2012; n. 27847 del 30.04.2015.).
Le cose cambiano, però, nel caso in cui lo spioncino permetta di registrare le immagini. In tal caso si potrebbe rientrare nel reato di interferenza illecita nella vita privata. Infatti la registrazione mediante lo spioncino consentirebbe al proprietario di avere perennemente un occhio puntato sul proprio pianerottolo, ledendo in tal modo la privacy dei vicini.
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